Art. 2. 1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 58 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, sono cosi' sostituiti: "1. L'indennita' di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, art. 16, ultimo comma, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, e' attribuita ai coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, art. 14, ed ai coordinatori responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari nella misura del sessantacinque per cento. 2. E' istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ivi compreso l'autoparco, cosi' come regolamentato con delibera dell'ufficio di presidenza 1 agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalita': a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantita' e modalita' di erogazione del salario accessorio previsto dai contratti collettivi decentrati integrativi del personale di ruolo del consiglio regionale; b) risorse per l'incremento dell'attivita' istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a). 3. Il fondo di cui al comma 2, lettera b), e' ripartito in base alla consistenza numerica del personale assegnato alle strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ai sensi della normativa vigente. l responsabili di dette strutture comunicano al settore competente, l'attribuzione delle singole quote spettanti al personale in servizio presso ciascuna struttura ai fini della corresponsione della liquidazione spettante.".