Art. 2.
    1.  I commi 1, 2 e 3 dell'art. 58 della legge regionale 11 agosto
2001, n. 10, sono cosi' sostituiti:
    "1.  L'indennita'  di  cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n.
11,  art.  16,  ultimo  comma, a partire dall'entrata in vigore della
presente    legge,   limitatamente   al   periodo   dell'espletamento
dell'incarico,  e'  attribuita  ai  coordinatori  responsabili  delle
strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, art. 14,
ed   ai   coordinatori   responsabili  delle  segreterie  dei  gruppi
consiliari nella misura del sessantacinque per cento.
    2. E' istituito un fondo per il personale comandato o distaccato,
in  servizio  presso  le  strutture di cui agli articoli 9 e 14 della
legge  regionale  n.  15/1989,  ivi  compreso l'autoparco, cosi' come
regolamentato  con delibera dell'ufficio di presidenza 1 agosto 2000,
n. 33, con le seguenti finalita':
      a) risorse   per   il   trattamento   economico  accessorio  da
attribuire  con  le  stesse  quantita'  e modalita' di erogazione del
salario  accessorio  previsto  dai  contratti  collettivi  decentrati
integrativi del personale di ruolo del consiglio regionale;
      b) risorse  per l'incremento dell'attivita' istituzionale e per
l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera
a).
    3.  Il  fondo di cui al comma 2, lettera b), e' ripartito in base
alla  consistenza  numerica del personale assegnato alle strutture di
cui  agli  articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ai sensi
della normativa vigente. l responsabili di dette strutture comunicano
al  settore  competente, l'attribuzione delle singole quote spettanti
al  personale  in  servizio  presso  ciascuna struttura ai fini della
corresponsione della liquidazione spettante.".