Art. 2.
                 Elenco regionale delle associazioni
                   dei consumatori e degli utenti
    1. E' istituito presso la Regione l'elenco delle associazioni dei
consumatori  e  degli  utenti  al  quale  possono  essere iscritte le
associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
      a) essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata,  da almeno due anni, e possedere uno statuto che preveda
un  ordinamento a base democratica e come scopo esclusivo, senza fine
di lucro, la tutela dei consumatori e degli utenti;
      b) tenere  l'elenco degli iscritti aggiornato annualmente, con,
l'indicazione delle quote versate per scopi statutari;
      c) svolgere  l'attivita'  di  tutela  dei  consumatori  e degli
utenti, con continuita' nell'ambito regionale, da almeno due anni;
      d) avere  almeno due sedi operative nel territorio regionale in
province diverse;
      e) avere  un  numero  di  soci non inferiore allo 0,5 per mille
degli abitanti della Regione risultanti dall'ultimo censimento.
    2.  Il  dirigente della struttura regionale competente approva il
modello  di domanda di iscrizione nell'elenco regionale ed i relativi
allegati.
    3.   Il  dirigente  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che sia stato
adottato  il  provvedimento  di  diniego,  la  domanda  si  considera
accolta.  Il responsabile del procedimento provvede, nei dieci giorni
successivi  all'adozione  del  provvedimento  o  al  verificarsi  del
silenzio    assenso,   alla   comunicazione   al   destinatario   del
provvedimento medesimo o dell'avvenuto assenso.
    4.   Le   associazioni   iscritte  nell'elenco  trasmettono  alla
struttura regionale competente entro il 31 ottobre di ogni anno:
      a) copia del bilancio dell'anno precedente o del rendiconto con
indicazione delle quote versate dagli associati;
      b) una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
      c) una   dichiarazione   di   permanenza   dei   requisiti  per
l'iscrizione.
    5.  La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione o la mancata
presentazione  della  documentazione  di  cui  al comma 4 comporta la
cancellazione dall'elenco.
    6.  ll  dirigente  della struttura regionale competente, entro il
mese  di  febbraio  di  ogni  anno, cura la pubblicazione dell'elenco
delle  associazioni  dei  consumatori  nel Bollettino ufficiale della
regione Liguria.
    7.  Alle  associazioni  di  consumatori e utenti e' preclusa ogni
attivita'  di  promozione o pubblicita' commerciale avente ad oggetto
beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con
imprese di produzione o distribuzione. In tali ipotesi e' disposta la
cancellazione dall'elenco.