Art. 2.
                          F i n a l i t a'
    1.  Gli  interventi  selvicolturali  di  cui  al  presente titolo
tendono  ad  assicurare  la  gestione  sostenibile  delle  foreste in
attuazione  del  piano  forestale  regionale  e dell'Art. 1, comma 2,
della legge regionale n. 28/2001 ed in particolare:
      a) il  mantenimento  e  lo  sviluppo  delle funzioni produttive
nella gestione forestale;
      b) il  mantenimento e l'appropriato miglioramento delle risorse
forestali e del loro contributo al ciclo del carbonio;
      c) il  mantenimento  della  salute  e vitalita' dell'ecosistema
forestale;
      d) il    mantenimento,   la   conservazione   e   l'appropriato
miglioramento della diversita' biologica negli ecosistemi forestali;
      e) il mantenimento e l'appropriato miglioramento delle funzioni
protettive nella gestione forestale;
      f) il  mantenimento  dei diritti locali, il miglioramento della
sicurezza sul lavoro e lo sviluppo delle funzioni sociali dei boschi.