Art. 2. F i n a l i t a' 1. Gli interventi selvicolturali di cui al presente titolo tendono ad assicurare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione del piano forestale regionale e dell'Art. 1, comma 2, della legge regionale n. 28/2001 ed in particolare: a) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni produttive nella gestione forestale; b) il mantenimento e l'appropriato miglioramento delle risorse forestali e del loro contributo al ciclo del carbonio; c) il mantenimento della salute e vitalita' dell'ecosistema forestale; d) il mantenimento, la conservazione e l'appropriato miglioramento della diversita' biologica negli ecosistemi forestali; e) il mantenimento e l'appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella gestione forestale; f) il mantenimento dei diritti locali, il miglioramento della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo delle funzioni sociali dei boschi.