Art. 2.
                        Finalita' della legge
    1.  La  Regione  Piemonte, al fine di fronteggiare l'emergenza di
cui  all'Art.  1,  promuove,  con le associazioni dei produttori, gli
istituti   universitari  e  di  ricerca  ed  altri  soggetti  atti  a
concorrere   all'individuazione   degli  interventi  di  risanamento,
l'attivita'  tecnico-scientifica  necessaria  ad individuare le forme
d'intervento utili per l'estirpazione del fenomeno.
    2.   Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  trattandosi  di  emergenza
fitosanitaria  ed  agricola,  la  Regione assume a proprio carico gli
oneri  relativi  alla  ricerca,  ai trattamenti ed alle operazioni di
contenimento del danno ambientale.