Art. 2. Finalita' della legge 1. La Regione Piemonte, al fine di fronteggiare l'emergenza di cui all'Art. 1, promuove, con le associazioni dei produttori, gli istituti universitari e di ricerca ed altri soggetti atti a concorrere all'individuazione degli interventi di risanamento, l'attivita' tecnico-scientifica necessaria ad individuare le forme d'intervento utili per l'estirpazione del fenomeno. 2. Ai fini di cui al comma 1, trattandosi di emergenza fitosanitaria ed agricola, la Regione assume a proprio carico gli oneri relativi alla ricerca, ai trattamenti ed alle operazioni di contenimento del danno ambientale.