Art. 2. Censimento dei locali storici 1. La giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei locali storici, previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico. 2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei locali storici, la metodologia di rilevazione e la scheda tipo per il censimento che dovra' raccogliere, in particolare, dati relativi a: a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attivita'; b) inventario degli arredi e degli strumenti e stato di conservazione; c) datazione del patrimonio e delle attivita'. 3. I comuni entro i centoventi giorni successivi individuano, sulla base dei criteri e della metodologia di rilevazione definita dalla giunta regionale, i locali storici presenti nel proprio territorio e predispongono una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotografici che documenta le caratteristiche dei locali storici individuati. 4. Le associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle associazioni ed istituti aventi, la finalita' della tutela del patrimonio culturale, possono indicare ai comuni i locali meritevoli di essere censiti e fornire elementi utili alla predisposizione della relazione. 5. I comuni inviano alla Regione copia della scheda di censimento per la verifica di compatibilita' con i criteri per l'individuazione dei locali storici e la successiva iscrizione all'elenco.