Art. 2.
                    Censimento dei locali storici
    1.  La  giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei locali
storici,  previo  apposito censimento e detta disposizioni per la sua
tenuta e per il suo aggiornamento periodico.
    2.  Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  la  giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione
dei  locali  storici,  la metodologia di rilevazione e la scheda tipo
per  il  censimento  che  dovra'  raccogliere,  in  particolare, dati
relativi a:
      a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attivita';
      b)  inventario  degli  arredi  e  degli  strumenti  e  stato di
conservazione;
      c) datazione del patrimonio e delle attivita'.
    3.  I  comuni  entro  i centoventi giorni successivi individuano,
sulla  base  dei  criteri e della metodologia di rilevazione definita
dalla  giunta  regionale,  i  locali  storici  presenti  nel  proprio
territorio   e  predispongono  una  relazione  tecnica  corredata  da
elaborati  grafici e fotografici che documenta le caratteristiche dei
locali storici individuati.
    4.  Le  associazioni  per la tutela dei locali storici unitamente
alle  associazioni  ed istituti aventi, la finalita' della tutela del
patrimonio  culturale, possono indicare ai comuni i locali meritevoli
di essere censiti e fornire elementi utili alla predisposizione della
relazione.
    5. I comuni inviano alla Regione copia della scheda di censimento
per  la verifica di compatibilita' con i criteri per l'individuazione
dei locali storici e la successiva iscrizione all'elenco.