Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) «impianto fisso per telefonia mobile»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile; b) «impianto mobile per la telefonia mobile»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi; c) «ponte radio»: l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa; d) «microcella»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio del terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 watt; e) «esposizione»: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale; f) «limite di esposizione»: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione; g) «valore di attenzione»: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; h) «obiettivi di qualita»: 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate; i) «esposizione della popolazione»: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attivita' lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici; l) «regolamento»: il regolamento di attuazione di cui all'Art. 3; m) «Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti»: lo strumento urbanistico previsto dall'Art. 4.