Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini della presente legge si intende per:
      a) «impianto  fisso per telefonia mobile»: la stazione radio di
terra  del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse
le  microcelle,  destinata al collegamento radio dei terminali mobili
con la rete del servizio di telefonia mobile;
      b) «impianto mobile per la telefonia mobile»: la stazione radio
di  terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento
radio  dei  terminali  mobili  con  la rete del servizio di telefonia
mobile,  posizionata  per  sopperire a esigenze di copertura dovute a
eventi  straordinari  che insistano su uno stesso sito per un periodo
non superiore a novanta giorni consecutivi;
      c) «ponte  radio»:  l'apparecchiatura accessoria necessaria, in
una  data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto
e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa;
      d) «microcella»:  la  stazione  radio  di terra del servizio di
telefonia mobile destinata al collegamento radio del terminali mobili
con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e
potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 watt;
      e) «esposizione»: la condizione di una persona soggetta a campi
elettrici,  magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di
origine artificiale;
      f) «limite  di  esposizione»:  il  valore  di  campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione,
definito  ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non
deve  essere  superato  in  alcuna  condizione  di  esposizione della
popolazione;
      g) «valore  di  attenzione»:  il  valore  di  campo  elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione,
che  non  deve  essere superato negli ambienti abitativi, scolastici,
lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;
      h) «obiettivi di qualita»:
        1) i  criteri  localizzativi,  gli  standard  urbanistici, le
prescrizioni  e  le  incentivazioni  per  l'utilizzo  delle  migliori
tecnologie disponibili;
        2) i    valori    di    campo    elettrico,    magnetico   ed
elettromagnetico,  definiti  dallo  Stato  ai  fini della progressiva
minimizzazione  dell'esposizione  ai  campi medesimi, da calcolarsi o
misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate;
      i) «esposizione della popolazione»: ogni tipo di esposizione ai
campi   elettrici,   magnetici   ed  elettromagnetici,  ad  eccezione
dell'esposizione  dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro
specifica  attivita'  lavorativa,  sono  esposti  a  campi elettrici,
magnetici  ed  elettromagnetici  e  di  quella intenzionale per scopi
diagnostici o terapeutici;
      l) «regolamento»:  il regolamento di attuazione di cui all'Art.
3;
      m) «Piano  comunale  di  settore  per  la  localizzazione degli
impianti»: lo strumento urbanistico previsto dall'Art. 4.