Art. 2. Destinatari degli interventi Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge: a) i cittadini di origine abruzzese per nascita o residenza all'atto dell'espatrio da almeno due anni, i familiari conviventi, nonche' i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrano definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi; b) le associazioni degli abruzzesi nel mondo di cui al successivo Art. 14; c) le associazioni nazionali e regionali operanti in Abruzzo da almeno cinque anni e che per statuto svolgano attivita' in favore delle comunita' nel mondo; d) le associazioni degli abruzzesi in Italia fuori Regione. I cittadini abruzzesi per nascita e residenza appartenenti ad organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie, non sono ammessi ai benefici di cui al comma 1.