Art. 2. 1. Il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 e' sostituito dal presente: «3. Il presidente, il vice presidente ed il segretario della commissione sono rinnovati ogni sei mesi, al fine di consentire in ciascuna delle predette cariche l'alternanza tra rappresentanti dei gruppi politici di maggioranza e rappresentanti dei gruppi politici di minoranza.