Art. 2.
    1.  Il  comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale 22 aprile 2002,
n. 3 e' sostituito dal presente:
    «3.  Il  presidente,  il  vice  presidente ed il segretario della
commissione  sono  rinnovati  ogni sei mesi, al fine di consentire in
ciascuna  delle  predette cariche l'alternanza tra rappresentanti dei
gruppi  politici  di maggioranza e rappresentanti dei gruppi politici
di minoranza.