Art. 2. 1. Ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'Art. 8, comma 11-quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'Art. 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'Art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti: a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo e' esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale; b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo e' esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio; c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'Art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.