Art. 2.
    1.  Ai  sensi dell'Art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n.
7,  che  ha  sostituito  l'Art.  8,  comma  11-quinquies, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'Art. 1 le
imprese  che  siano  in  possesso  di  attestazione di qualificazione
all'esecuzione  dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'Art. 8,
comma  3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che
abbiano i seguenti requisiti:
      a) per  le  imprese  iscritte  all'albo  separato delle imprese
artigiane,  istituito  presso  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  ed  agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione
all'albo  e'  esclusivamente  la  presentazione  del  certificato  di
iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
      b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio,
sezione  produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione
all'albo  e'  esclusivamente  la  presentazione  del  certificato  di
iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
      c) per  tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie
di  cui  alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione
all'albo  sono quelli previsti dall'Art. 28, comma 1, lettera a), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25 gennaio  2000, n. 34,
ridotti del cinquanta per cento.