Art. 2.
                      Cause di ineleggibilita'
    1.  Non sono eleggibili a presidente della giunta e a consigliere
regionale:
      a)  i Ministri ed i sottosegretari di Stato;
      b) i  giudici  ordinari  della Corte costituzionale ed i membri
del consiglio superiore della magistratura;
      c) il  capo  e i vice capi della polizia, nonche' gli ispettori
generali  di  pubblica  sicurezza  che  prestano  servizio  presso il
Ministero dell'interno;
      d) i  prefetti  della  Repubblica  ed i dipendenti civili dello
Stato  aventi  la  qualifica  di  direttore  generale, o equiparata o
superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
      e) i   magistrati   ordinari,  i  magistrati  amministrativi  e
contabili,  i  giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella
Regione;
      f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni
nel territorio della Regione;
      g) i  vice  prefetti  ed i funzionari di pubblica sicurezza che
esercitano le loro funzioni nella Regione;
      h) i   segretari   generali   e   i  direttori  generali  delle
amministrazioni  provinciali  comprese  nella  Regione,  i  segretari
generali,  i  direttori  generali  ed i segretari dei comuni compresi
nella Regione;
      i) i dirigenti e i dipendenti della Regione;
      j) gli   amministratori   e   i   dirigenti   con  funzioni  di
rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonche'
i  presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli enti d'ambito
di  cui  alla  legge  regionale  n. 36/1994 e alla legge regionale n.
2/1997 e delle relative societa' di gestione;
      k) il  direttore  generale,  il  direttore amministrativo ed il
direttore sanitario delle unita' sanitarie locali;
      l) il difensore civico della Regione Abruzzo;
      m) i membri del collegio regionale per le garanzie statutarie;
      n) i sindaci dei comuni della Regione con popolazione superiore
a  cinquemila  abitanti,  nonche'  i presidenti e gli assessori delle
province.
    2.  Le  cause  di  ineleggibilita',  di cui al comma 1, non hanno
effetto  se  le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto,
sono  cessati  per  dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o
del  comando,  collocamento  in aspettativa, non oltre novanta giorni
antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature;
le cause di ineleggibilita' previste alle lettere a), b), l) e m) non
hanno  effetto  se,  nel termine predetto, le funzioni esercitate, la
carica o l'ufficio sono cessati per dimissioni.
    3.  La  Regione,  gli  enti  e  le  aziende dipendenti adottano i
provvedimenti  di  cui  al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta.
Ove   non   provvedano,  la  domanda  di  dimissioni  o  aspettativa,
accompagnata  dalla  effettiva  cessazione delle funzioni, ha effetto
dal  sesto  giorno  successivo  alla  presentazione. L'aspettativa e'
concessa  per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo
di  aspettativa  e' considerato come servizio effettivamente prestato
nonche'  come  legittimo impedimento per il compimento del periodo di
prova.
    4. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le
cause  di  ineleggibilita'  di cui al comma 1 non hanno effetto se le
funzioni  esercitate,  la  carica o l'ufficio ricoperto sono cessati,
nelle   forme   prescritte,   entro   sette   giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  decreto  di  scioglimento e sempre che questa sia
anteriore al termine di cui al comma 2.
    5.  La  domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non
e'  accompagnata  dalla  cessazione  delle  funzioni  con l'effettiva
astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.