Art. 2. Cause di ineleggibilita' 1. Non sono eleggibili a presidente della giunta e a consigliere regionale: a) i Ministri ed i sottosegretari di Stato; b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del consiglio superiore della magistratura; c) il capo e i vice capi della polizia, nonche' gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno; d) i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri; e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione; f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione; g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione; h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione; i) i dirigenti e i dipendenti della Regione; j) gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonche' i presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli enti d'ambito di cui alla legge regionale n. 36/1994 e alla legge regionale n. 2/1997 e delle relative societa' di gestione; k) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unita' sanitarie locali; l) il difensore civico della Regione Abruzzo; m) i membri del collegio regionale per le garanzie statutarie; n) i sindaci dei comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonche' i presidenti e gli assessori delle province. 2. Le cause di ineleggibilita', di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilita' previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati per dimissioni. 3. La Regione, gli enti e le aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa e' concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa e' considerato come servizio effettivamente prestato nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. 4. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilita' di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2. 5. La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non e' accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.