Art. 2.
               Opere abusive suscettibili di sanatoria
    1.  Sono  suscettibili di sanatoria, purche' siano state ultimate
ai  sensi  dell'Art. 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985,
n.    47    (Norme    in    materia   di   controllo   dell'attivita'
urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
edilizie) e successive modifiche, entro il 31 marzo 2003, le seguenti
opere abusive:
      a) opere  realizzate in assenza del o in difformita' dal titolo
abilitativo  edilizio  e  non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  approvati  o adottati al
31 marzo   2003,  che  non  abbiano  comportato  un  ampliamento  del
manufatto  superiore  al  venti  per  cento  della  volumetria  della
costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 200 metri cubi;
      b) opere  di  nuova  costruzione  a destinazione esclusivamente
residenziale  realizzate  in  assenza del o in difformita' dal titolo
abilitativo  edilizio  e  non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  approvati  o adottati al
31 marzo 2003 che:
        1)  non  abbiano  comportato  la  realizzazione  di un volume
superiore  a 450 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo
edilizio  in  sanatoria  a  condizione  che  la nuova costruzione non
superi,  nel suo complesso, 900 metri cubi, nel caso in cui si tratti
di  unita'  immobiliare  adibita  a  prima  casa  di  abitazione  del
richiedente nel comune di residenza;
        2)  non  abbiano  comportato  la  realizzazione  di un volume
superiore  a 300 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo
edilizio  in  sanatoria  a  condizione  che  la nuova costruzione non
superi,  nel  suo  complesso,  600 metri cubi, nel caso in cui non si
tratti  di  unita' immobiliare adibita a prima casa di abitazione del
richiedente nel comune di residenza;
      c) opere  con  specifica destinazione d'uso, risultante da atto
d'obbligo,  a  centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalita'
sociali  di  assistenza  e  cura  a  persone disagiate, realizzate in
assenza  del  o  in difformita' dal titolo abilitativo edilizio e non
conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici  approvati  o  adottati al 31 marzo 2003, che non abbiano
comportato  un  ampliamento  del  manufatto superiore al 30 per cento
della  volumetria  della  costruzione  originaria  o, in alternativa,
superiore a 750 metri cubi;
      d) opere  realizzate in assenza del o in difformita' dal titolo
abilitativo  edilizio  ma  conformi  alle  norme  urbanistiche e alle
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici approvati o adottati alla
data  del  31 marzo 2003, nel rispetto dei limiti massimi di cubatura
previsti  dall'Art.  32,  comma  25,  del decreto-legge n. 269/2003 e
successive modifiche;
      e) opere  di  ristrutturazione edilizia come definite dall'Art.
3,  comma  1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno  2001,  n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) modificato dal decreto legislativo
27 dicembre  2002, n. 301, realizzate in assenza del o in difformita'
dal   titolo   abilitativo   edilizio   e  non  conformi  alle  norme
urbanistiche   e   alle  prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici,
approvati  o  adottati,  eseguite all'interno della sagoma originaria
del   fabbricato  entro  e  fuori  terra,  anche  con  aumento  della
superficie  utile lorda; limitatamente alle opere di ristrutturazione
edilizia  degli  immobili  ad uso commerciale l'eventuale ampliamento
della  superficie utile lorda non puo' superare il 20 per cento della
superficie utile lorda originaria e, comunque, i 200 metri quadrati;
      f) opere  di  restauro e risanamento conservativo come definite
dall'Art.  3,  comma  1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  380/2001,  realizzate in assenza del o in difformita'
dal titolo abilitativo edilizio nelle zone omogenee A di cui all'Art.
2   del   decreto   ministeriale   2 aprile  1968,  n.  1444  (Limiti
inderogabili  di  densita'  edilizia,  di  altezza, di distanza fra i
fabbricati  e  rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive,  al  verde  pubblico  o  a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell'Art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765);
      g) opere  di  restauro e risanamento conservativo come definite
dall'Art.  3,  comma  1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  380/2001,  realizzate in assenza del o in difformita'
dal titolo abilitativo edilizio;
      h) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'Art.
3,  comma  1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
n.  380/2001,  realizzate  in assenza del o in difformita' dal titolo
abilitativo  edilizio; opere o modalita' di esecuzione non valutabili
in termini di superficie o di volume.
    2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche
nel caso di annullamento del titolo abilitativo edilizio.