Art. 2. N u l l a o s t a 1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B, e' soggetto a nullaosta, ai sensi dell'Art. 29 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche, in relazione: a) all'idoneita' dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto; b) alle conseguenze di eventuali incidenti; c) alle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi. 2. Il nullaosta e' rilasciato, su domanda degli interessati, dall'azienda unita' sanitaria locale, di seguito denominata azienda USL, competente per territorio in relazione al luogo di svolgimento dell'attivita'. Nel caso di sorgenti mobili, il nullaosta e' rilasciato dall'azienda U.S.L. nel cui territorio e' ubicata la sede operativa del soggetto richiedente ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate. 3. La domanda indica i dati e gli elementi relativi: a) all'attivita' che si intende svolgere; b) all'ubicazione e alle caratteristiche dei locali; c) alle caratteristiche delle macchine radiogene, al tipo e alla quantita' di materie radioattive che si intendono impiegare; d) alla qualificazione del personale addetto all'attivita'; e) alle modalita' di produzione ed eventuale smaltimento dei rifiuti; f) alle modalita' dell'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali; g) all'identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi all'esercizio dell'attivita'. 4. La domanda e' corredata della documentazione prevista dall'Art. 81, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche, redatta e firmata dall'esperto qualificato cui e' affidata la sorveglianza fisica ai sensi dello stesso decreto legislativo.