Art. 2. P r i n c i p i 1. L'attivita' regionale di sostegno al diritto allo studio universitario, come concordata nell'intesa per il diritto allo studio universitario tra la Regione e le universita' della Lombardia sottoscritta l'8 aprile 2004, e' improntata ai seguenti principi: a) liberta' di scelta dello studente, nell'ambito di un sistema basato sulla certificazione di qualita'; b) valorizzazione della sussidiarieta'; c) valorizzazione dell'autonomia delle universita', delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici e sostegno alla concorrenzialita' del sistema universitario lombardo; d) valorizzazione dell'interazione tra formazione universitaria, AFAM e formazione per mediatori linguistici e mercato del lavoro; e) riconoscimento delle universita', delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici quali soggetti attuatori degli interventi per il diritto allo studio; f) garantire forme di controllo, da parte degli studenti, sul livello dei servizi offerti e sull'efficacia dell'attivita' di gestione degli stessi.