Art. 2.
                            O g g e t t o

    1. Costituiscono oggetto della presente legge le azioni volte a:
      a)  realizzare  gli  interventi  finalizzati  a  rimuovere  gli
ostacoli  che,  di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto
all'istruzione    e    alla    formazione    perseguendo   anche   la
generalizzazione  del servizio pubblico della scuola dell'infanzia in
modo  da  consentire  la  frequenza effettiva di tutti i bambini e le
bambine dai tre ai sei anni;
      b) riequilibrare  l'offerta  scolastica  e formativa attraverso
interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con
bassi  livelli di scolarita', con particolare attenzione alle zone in
cui  l'ubicazione dei servizi e' fonte di particolare disagio per gli
utenti;
      c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo
scolastico   e   formativo,   anche   mediante  una  articolazione  e
individualizzazione dei percorsi;
      d) favorire  l'esercizio  del  diritto  allo  studio e la piena
integraziqne degli immigrati;
      e) rimuovere,  anche  mediante  interventi economici diretti ai
nuclei  familiari  con  reddito  piu'  basso,  gli  ostacoli  che  si
frappongono ai percorsi formativi e alla crescita culturale;
      f) promuovere la qualita' degli apprendimenti attraverso azioni
di sostegno indirizzate alle zone dell'eccellenza e del disagio;
      g) promuovere    e   sostenere   progetti   di   qualificazione
dell'offerta formativa ed educativa che prevedono percorsi volti alla
crscita  della  cittadinanza  attiva e della cultura della legalita',
della pace del rispetto della dignita' e dei diritti umani;
      h) promuovere  e sostenere l'autonomia scolastica e la crescita
di  un  sistema  formativo  che,  nel  dialogo-rapporto  costante col
sistema   dell'istruzione,   elabori   nuovi   percorsi  di  crescita
professionale e culturale in raccordo tra le diverse componenti della
scuola;
      i) sostenere   l'autonomia   scolastica   nell'elaborazione  di
progetti  per  la  scuola  dell'obbligo  che  forniscono  efficaci ed
innovative  risposte  alle  problematiche del territorio, soprattutto
attraverso  l'estensione  e  la  qualificazione  dei  tempi  scuola e
l'adozione   di   modelli   organizzativi   di  natura  sperimentale,
innovativi e flessibili;
      l) favorire  ed estendere il sistema dell'educazione permanente
degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo;
      m) realizzare  un  coordinamento  tra  la  programmazione degli
interventi  in  materia di istruzione e formazione ed i piani di zona
approvati in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328;
      n) realizzare  un coordinamento con le attivita' culturali e di
servizio  esistenti  sul  territorio  -  cinema,  teatri, istituzioni
culturali,  musei,  attivita'  sportive,  attivita' di volontariato e
simili - anche mediante il loro inserimento nei progetti formativi;
      o) a  estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il
sostegno   alla   realizzazione   di   scambi   transnazionali,  allo
svolgimento  di  periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese
di  altri  Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici
specifici ed alla formazione dei docenti.