Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado: i cortili, le terrazze, i giardini, i parcheggi, le aree di entrata, i giroscale aperti, le aree di servizio, i parchi gioco, le aree ricreative ed i campi sportivi; b) luoghi aperti di pertinenza delle strutture per giovani: i giroscale aperti, i parchi gioco, i campi sportivi e le aree di servizio; c) locali chiusi, aperti al pubblico, nei quali vengono somministrati pasti: i locali chiusi, destinati al consumo di pasti, di tutti gli esercizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, all'Art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche, all'Art. 1 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, all'Art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, e all'Art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 e successive modifiche, ivi compresi i circoli privati, club e simili; d) pasti: tutte le tipologie di alimenti, salvo gelati, toast, panini, paste, dolciumi, salatini e prodotti analoghi.