Art. 2. Organizzazione e gestione del servizio 1. La responsabilita' organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo e' affidata ai soggetti cui compete la gestione delle piste interessate. 2. I gestori delle piste di sci di fondo sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le date di apertura e di chiusura al pubblico delle piste da essi gestite.