Art. 2.
               Organizzazione e gestione del servizio

    1.  La responsabilita' organizzativa e gestionale del servizio di
soccorso  sulle  piste  di  sci  di fondo e' affidata ai soggetti cui
compete la gestione delle piste interessate.
    2. I gestori delle piste di sci di fondo sono tenuti a comunicare
alla  struttura  regionale  competente  in materia di piste di sci le
date  di  apertura  e  di  chiusura  al  pubblico delle piste da essi
gestite.