Art. 2.
                Condizioni per il prelievo in deroga
    1.  Per rispondere alle esigenze di salvaguardia delle produzioni
agricole,  in  presenza  delle condizioni di cui all'Art. 9, comma 1,
lettera a)  della  direttiva  79/409/CEE,  e'  consentito il prelievo
della specie storno, con le modalita' di cui all'Art. 3 e nei periodi
indicati  all'Art.  4,  ritenuto  che  non  vi  sono  altre soluzioni
soddisfacenti  al  fine  di  ridurre  la  presenza  dello  storno sul
territorio della Toscana.