Art. 2. Condizioni per il prelievo in deroga 1. Per rispondere alle esigenze di salvaguardia delle produzioni agricole, in presenza delle condizioni di cui all'Art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE, e' consentito il prelievo della specie storno, con le modalita' di cui all'Art. 3 e nei periodi indicati all'Art. 4, ritenuto che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti al fine di ridurre la presenza dello storno sul territorio della Toscana.