Art. 2. Destinatari dei benefici 1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato una invalidita' permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre 1990, n. 302 (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), purche' in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere, coloro che hanno riportato l'invalidita' permanente o le vittime, residenti in Toscana al momento del verificarsi dell'evento; b) avere riportato l'invalidita' permanente o essere state vittime per un evento accaduto in Toscana.