Art. 2.
                      Destinatari dei benefici
    1.  I  benefici  regionali  sono  corrisposti  a coloro che hanno
riportato  una invalidita' permanente e ai superstiti delle vittime e
che  siano  stati  riconosciuti  tali ai fini della concessione della
speciale  elargizione  di  cui  alle  leggi  13  agosto  1980, n. 466
(speciali  elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini
vittime  del  dovere  o di azioni terroristiche), 20 ottobre 1990, n.
302 (norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata),  23  novembre 1998, n. 407 (nuove norme in favore delle
vittime  del terrorismo e della criminalita' organizzata), purche' in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
      a) essere,  coloro che hanno riportato l'invalidita' permanente
o  le  vittime,  residenti  in  Toscana  al  momento  del verificarsi
dell'evento;
      b) avere  riportato  l'invalidita'  permanente  o  essere state
vittime per un evento accaduto in Toscana.