Art. 2. Modifiche all'Art. 16 della legge regionale n. 65/1997 1. Il comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale n. 65/1997 e' cosi' sostituito: «1. Il regolamento del Parco e' adottato entro sei mesi dall'approvazione del piano, e approvato dal consiglio direttivo del Parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunita' del Parco e del comitato scientifico, nonche' previo parere vincolante della giunta regionale. Nel caso in cui il piano sia approvato per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o piu' parti, lo stralcio puo' interessare il regolamento del Parco al fine di garantire coerenza fra i due strumenti. Le modifiche al regolamento ovvero gli eventuali stralci seguono le procedure di adozione ed approvazione del regolamento stesso. Il regolamento disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del Parco in applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), da ultimo modificato con legge 9 dicembre 1998, n. 426.».