Art. 2.
                            O g g e t t o
    1. I. La presente legge:
      a) definisce il sistema provinciale della ricerca scientifica e
dell'innovazione;
      b) disciplina  gli  strumenti  di  programmazione, promozione e
monitoraggio    della    Provincia    nell'ambito    della   ricerca,
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
      c) disciplina  l'ambito  delle  attivita'  meritevoli di essere
sostenute e definisce i soggetti ammissibili;
      d) individua   le   risorse   finanziarie   necessarie  per  il
conseguimento delle finalita' della presente legge.
    2.  La  presente  legge  si orienta in base alle definizioni e ai
concetti   di   scienza,   innovazione  e  trasferimento  tecnologico
sviluppati  dall'organizzazione  per  la  cooperazione  e lo sviluppo
economico  (OCSE)  e  applicati  dall'Unione  europea, in particolare
secondo le indicazioni del manuale di Oslo.