Art. 2. Soggetti affidatari 1. Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata. 2. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari. 3. L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), e' consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 1.