Art. 2.
                         Soggetti affidatari
    1.  Gli  enti  pubblici  territoriali,  che non intendano gestire
direttamente   i   propri  impianti  sportivi,  ne  affidano  in  via
preferenziale   la   gestione  a  societa'  e  associazioni  sportive
dilettantistiche,  enti  di  promozione sportiva, discipline sportive
associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.
    2.  In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che,
per  dimensioni  ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di
tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare
di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.
    3.  L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese
le  imprese  sociali  di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155  (Disciplina  dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno
2005,   n.  118),  e'  consentito,  mediante  procedura  ad  evidenza
pubblica,  nel  caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di
procedura  pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti
di cui al comma 1.