Art. 2.
        Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza

    1. La Commissione e' composta da sedici consiglieri regionali, di
cui  pariteticamente otto indicati dai gruppi politici di maggioranza
e otto indicati dai gruppi politici di minoranza.
    2.  La  Commissione  elegge  al proprio interno il presidente, il
vice presidente ed il segretario.
    3.   Il   presidente,   il   vice  presidente  ed  il  segretario
costituiscono l'ufficio di presidenza della Commissione.
    4.  Il  presidente,  il  vice  presidente  ed il segretario della
commissione  sono rinnovati a meta' mandato, al fine di consentire in
ciascuna  delle  predette  cariche l'alternanza tra rappresentanti di
gruppi  politici  di maggioranza e rappresentanti dei gruppi politici
di minoranza.
    5. La Commissione ha facolta' di:
      a) avvalersi della consulenza di esperti qualificati;
      b)  promuovere  incontri  e scambi di informazione con soggetti
istituzionali ad analoghi organismi di altri consiglieri regionali;
      c) indire seminari e convegni;
      d) tenere  incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle
categorie  sociali  ed  economiche, con l'universita' e con qualunque
forma di organizzazione dei cittadini;
      e) porre  in essere ogni ulteriore iniziativa o attivita' utile
all'assolvimento dei suoi compiti.
    6.  Il  Consiglio  regionale  provvede a fornire alla Commissione
locali,   strumentazioni   e   personale   occorrenti   per   il  suo
funzionamento,  nonche'  personale  di  segreteria  per  l'ufficio di
presidenza  della  commissione  nel numero massimo di tre unita', nel
rispetto   delle   previsioni   dell'Art.  8  della  legge  regionale
12 settembre 1991, n. 15.
    7.  Salvo  quanto  previsto  dalla  presente  legge,  lo  Statuto
regionale  ed  il  regolamento  interno  del  Consiglio  disciplinano
l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.