Art. 2. Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza 1. La Commissione e' composta da sedici consiglieri regionali, di cui pariteticamente otto indicati dai gruppi politici di maggioranza e otto indicati dai gruppi politici di minoranza. 2. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, il vice presidente ed il segretario. 3. Il presidente, il vice presidente ed il segretario costituiscono l'ufficio di presidenza della Commissione. 4. Il presidente, il vice presidente ed il segretario della commissione sono rinnovati a meta' mandato, al fine di consentire in ciascuna delle predette cariche l'alternanza tra rappresentanti di gruppi politici di maggioranza e rappresentanti dei gruppi politici di minoranza. 5. La Commissione ha facolta' di: a) avvalersi della consulenza di esperti qualificati; b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ad analoghi organismi di altri consiglieri regionali; c) indire seminari e convegni; d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'universita' e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini; e) porre in essere ogni ulteriore iniziativa o attivita' utile all'assolvimento dei suoi compiti. 6. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento, nonche' personale di segreteria per l'ufficio di presidenza della commissione nel numero massimo di tre unita', nel rispetto delle previsioni dell'Art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15. 7. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto regionale ed il regolamento interno del Consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.