Art. 2. Acquisizione di linee e fabbricati ferroviari 1. In linea con gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n. 5/2006 le linee ed i fabbricati ferroviari dichiarati dismessi sono acquisiti in proprieta' dalla Regione. 2. La proprieta' delle linee e fabbricati ferroviari dichiarati dismessi, puo' anche essere trasferita dall'attuale concessionario direttamente alle province, alle citta' metropolitane, alle comunita' montane e collinari, ai comuni singoli o associati ed al Museo ferroviario piemontese.