Art. 2.
            Acquisizione di linee e fabbricati ferroviari
    1.  In  linea  con gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n.
5/2006  le  linee ed i fabbricati ferroviari dichiarati dismessi sono
acquisiti in proprieta' dalla Regione.
    2.  La  proprieta' delle linee e fabbricati ferroviari dichiarati
dismessi,  puo'  anche  essere trasferita dall'attuale concessionario
direttamente alle province, alle citta' metropolitane, alle comunita'
montane  e  collinari,  ai  comuni  singoli  o  associati ed al Museo
ferroviario piemontese.