Art. 2. Modificazione all'art. 2 della legge regionale dell'8 luglio 2002, n. 12 1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale dell'8 luglio 2002, n. 12 (nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), e' inserito il seguente: "4-bis. In considerazione della rilevanza dei compiti spettanti al Corpo forestale e dell'esigenza di assicurare uniformita', tempestivita' ed efficacia nei relativi interventi, il Presidente della Regione, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali, impartisce periodicamente al Corpo forestale indirizzi inerenti all'attivita' operativa e amministrativa del Corpo, indicando le eventuali priorita' nei differenti settori di intervento. Il comandante del Corpo forestale riferisce periodicamente al presidente della regione e all'assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali circa i risultati conseguiti nelle azioni e negli interventi oggetto degli indirizzi impartiti".