Art. 2.
                            O g g e t t o

    1.  Ai  fini  della  presente  legge  per  animali  di  affezione
s'intendono  quelli  che stabilmente od occasionalmente convivono con
l'uomo,  mantenuti  per  compagnia  e  che possono svolgere attivita'
utili all'uomo.
    2.  Le  disposizioni  della presente legge si applicano, inoltre,
agli  animali  appartenenti  alle  specie considerate d'affezione che
vivono  in  liberta',  tanto  in  contesti  urbani  che  extraurbani,
restando  comunque  esclusi  gli  animali selvatici ed esotici di cui
alla  legge  19 dicembre  1975,  n. 874 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione  sul  commercio  internazionale  delle  specie  animali e
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).