Art. 2. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 1/2005 1. Il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2005 e' sostituito dal seguente: "6. Lo strumento della pianificazione approvato e' comunicato ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, con i relativi atti, almeno quindici giorni prima della pubblicazione dei relativi avvisi nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed e' reso accessibile a tutti anche in via telematica.". 2. Il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2005 e' sostituito dal seguente: "7. Gli avvisi relativi all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale, ai sensi del presente articolo, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana decorsi almeno trenta giorni dall'approvazione stessa. Lo strumento acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione".