Art. 2.
        Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 1/2005

1.  Il  comma  6  dell'art.  17  della  legge  regionale n. 1/2005 e'
sostituito  dal  seguente:  "6.  Lo  strumento  della  pianificazione
approvato e' comunicato ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, con i
relativi  atti,  almeno quindici giorni prima della pubblicazione dei
relativi  avvisi  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Toscana
Bollettino  ufficiale  della Regione Toscana ed e' reso accessibile a
tutti anche in via telematica.".
2.  Il  comma  7  dell'art.  17  della  legge  regionale n. 1/2005 e'
sostituito dal seguente:
"7.  Gli  avvisi  relativi  all'approvazione  dello  strumento  della
pianificazione  territoriale,  ai  sensi  del presente articolo, sono
pubblicati  sul  Bollettino  ufficiale  della Regione Toscana decorsi
almeno  trenta giorni dall'approvazione stessa. Lo strumento acquista
efficacia dalla data di tale pubblicazione".