Art. 2. Linee di azione 1. La Regione, per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, promuove e sostiene le seguenti iniziative: a) programmi e progetti per la promozione all'estero delle produzioni liguri; b) informazione sulle politiche commerciali, produttive e finanziarie nazionali, comunitarie ed internazionali; c) coordinamento delle misure di intervento di competenza della Regione con quelle dello Stato, delle altre Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e degli altri soggetti operanti nel settore del commercio con l'estero; d) progetti di penetrazione commerciale sui mercati esteri; e) istituzione di banche dati, sportelli telematici, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese; f) formazione manageriale finalizzata alla creazione di esperti sui servizi e sugli strumenti regionali, nazionali e comunitari in materia di internazionalizzazione delle imprese; g) servizi specialistici, quali joint-venture, ricerca partner, contrattualistica, fiscalita', trasporti e dogane; h) attivazione e costituzione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria liguri, di forme aggregate e reti tra imprese, anche di natura temporanea, finalizzate a favorire l'internazionalizzazione delle imprese partecipanti; i) collaborazione e coordinamento con gli uffici delle Camere di Commercio liguri e loro organismi controllati e con gli uffici dell'Unione europea, al fine di promuovere iniziative di interesse comunitario di particolare rilevanza per l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale ligure; j) sostegno alle imprese singole o in forma assoolata, per ampliare gli spazi di mercato, con particolare attenzione alle imprese di minore dimensione ed alle imprese senza percorsi pregressi di internazionalizzazione; k) altri eventuali interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.