Art. 2.
                 Modalita' di gestione ed erogazione

   1.  Gli  enti  di cui all'art. 1, comma 2, gestiscono ed erogano i
servizi  pubblici  a  rilevanza economica direttamente con le proprie
strutture organizzative ovvero attraverso:
   a) societa' a capitale interamente pubblico;
   b) soggetti privati.