Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

   1.  Ai  fini  della  presente  legge  per  «politiche regionali in
materia  di  sicurezza integrata» si intendono le azioni dei soggetti
pubblici,  privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale,
in  materia  di  sicurezza  urbana e della persona per la riduzione e
prevenzione   dei  fenomeni  di  illegalita'  e  incivilta'  diffusa,
integrate  e  coordinate  con  le  azioni degli enti istituzionali in
materia di contrasto alla criminalita'.