Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge per «politiche regionali in materia di sicurezza integrata» si intendono le azioni dei soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza urbana e della persona per la riduzione e prevenzione dei fenomeni di illegalita' e incivilta' diffusa, integrate e coordinate con le azioni degli enti istituzionali in materia di contrasto alla criminalita'.