Art. 2
       Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 28/2004

1.  Dopo  il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 e'
inserito  il seguente: «6-bis. Chiunque esegua piercing al padiglione
auricolare  ai  minori di anni quattordici in assenza del consenso di
cui all'art. 4, comma 2-bis, e' punito con la sanzione amministrativa
del  pagamento  al  comune, sede dell'attivita', di una somma da euro
2.000,00 ad euro 10.000,00.».
La  presente  legge  e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.
Firenze, 7 dicembre 2007
                               MARTINI
La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 5 dicembre 2007.