Art. 2 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 1. Dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 e' inserito il seguente: «6-bis. Chiunque esegua piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'art. 4, comma 2-bis, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune, sede dell'attivita', di una somma da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 7 dicembre 2007 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 dicembre 2007.