Art. 2. Norme in materia di tributi 1. Alle piccole e medie imprese, di cui al decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive, operanti in Sardegna nelle attivita' economiche individuate dai codici ATECO di cui al comma 2, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e fino al termine del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, e' concessa un'agevolazione IRAP diretta a: a) favorire l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; b) favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari; c) ampliare l'internazionalizzazione dell'attivita' dell'impresa; d) stimolare la costituzione di nuove imprese e di nuove attivita' produttive; e) incrementare gli investimenti diretti all'innovazione tecnologica. 2. Le attivita' economiche di cui al comma 1 sono le seguenti: a) industria, artigianato e commercio (sezioni C, D, E, F e G della classificazione delle attivita' economiche ISTAT ATECO 2002); b) turismo e servizi (sezione H e I, quest'ultima limitatamente ai codici di attivita' economiche ISTAT ATECO 2002 63.30.1, 63.30.2); c) servizi informatici (sezione K limitatamente ai codici di attivita' economiche ISTAT ATECO 2002 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6); d) ricerca e sviluppo (sezione K, codici di attivita' economiche ISTAT ATECO 2002 73.1 e 73.2); e) agricoltura e pesca (sezioni A e B della classificazione delle attivita' economiche ISTAT ATECO 2002). 3. La misura dell'agevolazione e' pari alla riduzione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria prevista per l'IRAP ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali). L'agevolazione e' concessa per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 se risultano soddisfatte le condizioni stabilite ai commi successivi. Dall'agevolazione sono esclusi i soggetti di cui all'art. 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e gli enti pubblici. Le riduzioni d'aliquota previste nel presente comma non sono cumulabili e possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 379 del 28 dicembre 2006. Per i settori indicati nell'art. 1, lettere A e B, del suddetto regolamento, l'agevolazione puo' essere fruita nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti. Nel caso maturino piu' presupposti per l'agevolazione si deve comunicare solo quello cui si intende accedere. 4. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, lettera a), l'agevolazione spetta a condizione che: a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, mediamente occupati nell'anno solare, risulti incrementato almeno del 5 per cento rispetto al numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo novembre 2006-31 ottobre 2007; b) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, mediamente occupati nell'anno solare, non risulti inferiore rispetto al numero complessivo dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, mediamente occupati nel periodo 1° novembre 2006-31 ottobre 2007; c) i lavoratori assunti non abbiano mai svolto attivita' di lavoro dipendente, siano persone con disabilita' individuate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente; d) siano osservati i Contratti collettivi nazionali e siano rispettate le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e loro successive modificazioni, nonche' dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza e igiene del lavoro; f) i posti lavoro creati a far data dal 1° gennaio 2008 vengano conservati per un periodo minimo di due anni; l'agevolazione e' comunque revocata se, nel corso del biennio successivo al periodo di imposta nel quale si realizzano le condizioni indicate al presente comma, si verificano riduzioni dell'occupazione tali da far venir meno il rispetto delle stesse. 5. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 4 rilevano le nuove assunzioni effettuate dall'impresa in Sardegna. Ai fini dell'incremento occupazionale non rileva l'assunzione dei soggetti di cui all'art. 54, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, l'aumento di occupazione e' calcolato in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro successivamente al 31 ottobre 2007 l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2008 costituisce condizione sufficiente per l'ottenimento dell'agevolazione. Per le societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale e' da considerarsi al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti allocati nel territorio regionale. Ai fini dell'applicazione della presente agevolazione i soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti. 6. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, lettera b), l'agevolazione puo' essere fruita alle medesime condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b); sono considerate incrementative della base occupazionale anche le conversioni, nel territorio regionale, dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Al fini dell'ottenimento dell'agevolazione restano valide le condizioni di cui al comma 4, lettere d), e) e f), e al comma 5. 7. In relazione alle finalita' di cui alla lettera c) del comma 1, la riduzione d'imposta si applica ai soggetti che nel corso dell'anno effettuano acquisti di beni e servizi atti ad incrementare l'internazionalizzazione dell'attivita' dell'impresa. La riduzione di aliquota compete se le spese rilevanti ai fini dell'applicazione della presente agevolazione sono di importo pari o superiore al risparmio d'imposta ottenuto moltiplicato per 2,5. 8. Gli acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista al comma 7 sono costituiti da: a) spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; b) ricerche di mercato; c) spese sostenute per le reti di vendita all'estero, ivi compresi i costi del personale; d) costi sostenuti per pubblicita' e propaganda in paesi esteri, tesi a veicolare i beni e servizi oggetto dell'impresa nei mercati esteri. 9. In relazione alle finalita' di cui alla lettera d) del comma 1, la riduzione d'imposta spetta qualora i soggetti di cui al comma 1: a) con sede operativa e legale in altre regioni localizzino, successivamente al 1° gennaio 2008, in Sardegna, stabilimenti o basi fisse, per un periodo non inferiore a tre anni ed a condizione che nelle predette unita' locali vengano impiegati prevalentemente lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato; b) con domicilio fiscale in Sardegna, incrementino le attivita' esistenti mediante l'apertura nel territorio regionale di ulteriori stabilimenti o basi fisse, rispetto a quelli esistenti al 1° ottobre 2007, senza che cio' comporti diminuzione della base occupazionale delle unita' operative gia' esistenti alla predetta data. 10. La riduzione d'imposta di cui al comma 1 si applica altresi' alle nuove imprese costituitesi, in qualsiasi forma giuridica ed in ogni settore produttivo, a far data dal 1° gennaio 2008, nella Regione Sardegna, con esclusione dei soggetti di cui all'art. 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e degli enti pubblici, compresi quelli che esercitano in via prevalente attivita' commerciale. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni di societa' gia' esistenti. La riduzione d'imposta non si applica in caso di cessazione e inizio dell'attivita' da parte dello stesso soggetto, nonche' quando l'attivita' costituisce mera prosecuzione di attivita' svolte da altri soggetti. 11. In relazione alle finalita' di cui alla lettera d) del comma 1, l'agevolazione si applica ai soggetti che effettuano presso gli stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ubicati in Sardegna, investimenti diretti all'innovazione tecnologica, a condizione che gli stessi siano di importo superiore al doppio del risparmio d'imposta ottenuto nell'anno di effettuazione dell'investimento, se lo stesso costituito da costi sostenuti per ricerca e sviluppo, ovvero i predetti investimenti siano di importo superiore al risparmio d'imposta ottenuto moltiplicato per 2,5 per gli altri investimenti. L'agevolazione compete anche negli anni successivi all'effettuazione dell'investimento, ma non oltre il 2010, se l'ammontare degli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010, sommato alle quote dei precedenti investimenti risultanti in eccesso rispetto a quanto richiesto per accedere alla agevolazione, rispetta i parametri e le condizioni indicati nei comuni da 1 14 del presente articolo. 12. Gli investimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista al comma 11 sono costituiti dai costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonche' degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative e rilevano nell'anno della loro entrata in funzione. 13. Le imprese che pianificano e operano i predetti investimenti registrano gli stessi su apposito prospetto sezionale, specificando gli stabilimenti, gli uffici o le basi fisse ubicate in Sardegna presso i quali sono localizzati gli investimenti, sottoscritto dal legale rappresentante. Il diritto all'agevolazione decade nell'ipotesi di cessione o destinazione dell'investimento a strutture localizzate fuori dal territorio regionale entro cinque anni dall'effettuazione dello stesso. 14. Le imprese che accedono a una delle agevolazioni d'imposta di cui al comma 1 presentano all'agenzia per le entrate della Regione autonoma della Sardegna, nei termini e nelle modalita' stabilite con apposito provvedimento del direttore della stessa: a) una comunicazione dei dati rilevanti per l'accesso alle agevolazioni stesse; b) una attestazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisione dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale, mediante la quale si dichiara di possedere i requisiti stabiliti dai commi da 1 a 14 del presente articolo e di aver soddisfatto le condizioni prescritte per l'accesso all'agevolazione; c) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano di non usufruire di altre agevolazioni riferibili allo stesso regime, tali da superare il tetto massimo di aiuti previsti dal citato regolamento. La mancata presentazione delle suddette comunicazioni, nei termini stabiliti dal provvedimento di cui sopra, comporta la decadenza dall'agevolazione. 15. Nell'art. 4 della legge regionale n. 4 del 2006, cosi' come sostituito dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica le parole «imposta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «tassa regionale per la tutela e la sostenibilita' ambientale»; b) nel testo la parola «imposta» e' sostituita dalla parola «tassa»; c) nel comma 3 l'espressione «avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale» e' soppressa; d) nel comma 4 la parola «annualmente» e' sostituita dalla parola «settimanalmente»; e) nel comma 5 le lettere d), e), f), g) h) ed i) sono sostituite dalle seguenti: «d) euro 120 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri; e) euro 500 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri; f) euro 750 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri; g) euro 1.250 perle navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri; h) euro 2.500 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri; i) euro 3.750 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri; l) a partire dalla quinta settimana di permanenza la tassa non e' dovuta; f) nel comma 6, lettera b), le parole «tutto l'anno» sono sostituite con «almeno dieci mesi nel territorio regionale». 16. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007, sono soggette a tassazione le unita' da diporto e le unita' comunque utilizzate a scopo di diporto, anche se adibite alle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), ad esclusione delle navi adibite all'esercizio di attivita' crocieristica. 17. Nel comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo l'art. 4-sexies sono aggiunti i seguenti: «Art. 4-septies (Sanzioni connesse alle violazioni alle norme tributarie regionali). - 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 e dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) le seguenti violazioni: a) omessa, incompleta o tardiva comunicazione degli atti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni prescritte dall'art. 4, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2006, come sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007; dall'art. 4-ter, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2006, aggiunto dall'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007; b) omissione di ogni comunicazione prescritta dall'art. 4-bis della legge regionale n. 4 del 2006, o invio di comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; c) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; d) qualora le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) siano commesse dai soggetti passivi delle tasse si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; e) resta salva l'applicazione dei principi generali sulle sanzioni tributarie previsti dal decreto legislativo n. 472 del 1997. "Art. 4-octies (Modalita' di riscossione delle tasse accertate). - 1. Il pagamento delle tasse accertate ai sensi dell'art. 4-quater della legge regionale n. 4 del 2006, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. 2. La cartella di pagamento di cui al comma 7 dell'art. 4-quater e' redatta conformemente a quanto disposto in materia di riscossione dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento o l'atto di irrogazione delle sanzioni e' divenuto definitivo. 3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.».