Art. 2.

          Riassetto delle funzioni e modalita' di esercizio



   1. Nelle materie interessate dalle misure di riordino territoriale
e organizzativo, cosi' come definite dalle norme dei Titoli II e III,
sono  individuati  i livelli istituzionali cui attribuire le funzioni
amministrative  gia' collocate presso i livelli e gli enti oggetto di
riorganizzazione,  ovvero  agenzie ed enti strumentali, garantendo la
continuita' dei servizi e l'efficacia delle politiche locali.
   2.   Le   norme  relative  al  riordino  delle  Comunita'  montane
provvedono  a  ridefinire  le  funzioni  del  nuovo ente montano, con
l'attribuzione  delle funzioni appropriate sia al ruolo di promozione
dello  sviluppo  socio  economico  e  valorizzazione  del  territorio
montano sia a quello di ente associativo dei Comuni.
   3.  In  coerenza  con  le  finalita'  dell'art. 1 e sulla base dei
principi di differenziazione e di adeguatezza, le funzioni attribuite
ai  diversi  livelli  istituzionali possono essere esercitate, previo
accordo  di  tutti  i  soggetti istituzionali interessati, in modo da
superare  la  frammentarieta',  attuando comuni obiettivi di coesione
territoriale.
   4. La Giunta regionale, previa ricognizione dell'assetto esistente
delle  funzioni,  d'intesa  con  Province  e  Comuni  acquisita nella
Conferenza   Regione   -   Autonomie   locali,  formula  proposte  di
riallocazione   delle   funzioni,   in  attuazione  dei  principi  di
sussidiarieta',    adeguatezza,    differenziazione,   efficienza   e
semplificazione istituzionale, valutando ambiti adeguati in relazione
alla  natura  delle funzioni e alle esigenze connesse ad una efficace
organizzazione sul territorio delle stesse.