Art. 2.

             Piano regionale della mobilita' ciclistica

   1.  Il Piano regionale della mobilita' ciclistica, in relazione al
tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al
sistema  naturale, con particolare  riferimento ai sistemi fluviali e
lacuali,  ai  parchi regionali e ai grandi poli attrattori, individua
il sistema ciclabile di scala regionale.
   2.  Il  sistema  ciclabile di scala regionale e' individuato quale
elemento   di  connessione  ed  integrazione  dei  sistemi  ciclabili
provinciali e comunali di cui all'art. 3.
   3. Obiettivi strategici per la ciclomobilita' extraurbana sono:
    a) creazione di circuiti connessi alla mobilita' collettiva;
    b)  creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di
itinerari  ciclabili e ciclopedonabili attraverso localita' di valore
ambientale,   paesaggistico,  culturale  e  turistico  anche  con  la
creazione di una rete di punti di ristoro;
    c)  creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e
strutture di supporto.
   4.  Il  Piano  regionale  della  mobilita' ciclistica e' approvato
dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
ed e' aggiornato di norma ogni tre anni.
   5.  Il  Piano  regionale  della  mobilita' ciclistica e' elaborato
attraverso  forme  di concertazione con i soggetti di cui all'art. 5,
comma  1,  sentite  le  associazioni che promuovono in modo specifico
l'utilizzo della bicicletta.
   6.  Il  Piano  regionale  della  mobilita'  ciclistica  individua,
mediante   intese   con  gli  enti  interessati,  l'utilizzo  per  la
riconversione  in  percorsi  ciclabili  e  ciclopedonali dei seguenti
manufatti, favorendone il recupero conservativo:
    a)  l'area  di  sedime  delle  tratte  ferroviarie  dismesse o in
disuso;
    b)  l'area  di  sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle
militari, dismesse o in disuso;
    c)  gli  argini  e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali,
dei   navigli  e  dei  laghi,  se  utilizzabili,  i  tracciati  degli
acquedotti dismessi, ove compatibili;
    d) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali.
   7.   Nell'ambito  delle  riconversioni  delle  tratte  ferroviarie
dismesse, previste dal Piano regionale della mobilita' ciclistica, la
Regione  promuove,  mediante  apposite  intese  con  i  proprietari e
gestori  delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle
stazioni  e  dei  caselli  ferroviari  insistenti  sulla tratta, che,
mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a
strutture  ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati
per  l'ospitalita'  dei  cicloturisti.  La  Regione promuove altresi'
accordi  con  i  gestori  del trasporto pubblico locale allo scopo di
attuare  il  trasporto  combinato  di  passeggeri  e  cicli sui mezzi
ferroviari e metropolitani.
   8.  La  Regione  promuove,  d'intesa  con i soggetti attuatori, le
associazioni  di  categoria  ed  il  sistema scolastico, attivita' di
informazione   e  formazione  tese  alla  diffusione  dell'uso  della
bicicletta,   considerando   gli   aspetti  inerenti  alla  sicurezza
stradale,  al  benessere  fisico  ed  al miglioramento degli stili di
vita.
   9. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione,
tramite  accesso internet, dell'offerta ciclabile con i tracciati dei
percorsi,  i  punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e
di  ristoro. Il sistema e' costantemente aggiornato in collaborazione
con i soggetti attuatori.