Art. 2 Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 recante «Ordinamento dell'artigianato» 1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituito: «4. Qualora la forma prescelta sia quella della societa' o cooperativa a responsabilita' limitata, l'impresa e' considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o nelle societa' composte da due soci almeno uno di essi, che assume la carica di amministratore, e' in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, comma 1, e detiene piu' della meta' del capitale sociale.». 2. Nel testo italiano dell'art. 25, comma 1, lettere b), c), d) ed e), dell'art. 29, comma 1, lettere b), c), d) ed e), dell'art. 32, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e dell'art. 38, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, le parole: «operaio specializzato o operaia specializzata» sono sostituite dalle parole: «operaio qualificato o operaia qualificata». 3. L'alinea del comma 1 dell'art. 27 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituita: «1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti impianti per edifici:». 4. Il comma 4 dell'art. 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituito: «4. Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell'attivita' artigiana dell'estetista. L'esercizio di tali attivita' non e' pertanto soggetto alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, ma alla vigente normativa statale in materia sino all'entrata in vigore di una norma specifica in materia a livello provinciale.». 5. E' abrogato il comma 13 dell'art. 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1. 6. Nel testo tedesco la rubrica del capo III del titolo II della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituita: «Ausübung der Berufe im Hygiene- und Kökperpflegegewerbe». 7. La lettera a) del comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituita: «a) denunci l'inizio di attivita' presso la Camera di commercio con un ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine prescritto;». 8. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' aggiunta la seguente lettera: «f) chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.».