Art. 2 
 
                 Fasi procedurali del corso-concorso 
 
    1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche  e
formative provinciali avviene mediante corsoconcorso che si  articola
nelle seguenti fasi procedurali: 
      a) la preselezione, disciplinata dall'art. 6; 
      b) il concorso di ammissione, disciplinato dall'art. 8; 
      c) il periodo di tirocinio formativo, disciplinato dall'art. 9; 
      d) l'esame finale, disciplinato dall'art. 10. 
    2.  Il  corso-concorso  deve  svolgersi  con  modalita'  che   ne
garantiscano  l'imparzialita',  l'economicita'  e  la  celerita'   di
espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi automatizzati. 
    3. Le operazioni del  corso-concorso  devono  concludersi,  salvo
proroga motivata del dirigente della struttura provinciale competente
in materia di gestione del personale delle istituzioni scolastiche  e
formative, di seguito denominata «struttura provinciale  competente»,
entro il termine di diciotto mesi  dalla  data  di  scadenza  per  la
presentazione delle domande di partecipazione. La proroga deve essere
comunicata ai candidati secondo modalita' specificate nel bando. 
    4. La struttura  provinciale  competente,  in  particolare,  cura
l'organizzazione del corso-concorso e vigila sul regolare e  corretto
espletamento delle procedure concorsuali.