Art. 2 Fasi procedurali del corso-concorso 1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali avviene mediante corsoconcorso che si articola nelle seguenti fasi procedurali: a) la preselezione, disciplinata dall'art. 6; b) il concorso di ammissione, disciplinato dall'art. 8; c) il periodo di tirocinio formativo, disciplinato dall'art. 9; d) l'esame finale, disciplinato dall'art. 10. 2. Il corso-concorso deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi automatizzati. 3. Le operazioni del corso-concorso devono concludersi, salvo proroga motivata del dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione del personale delle istituzioni scolastiche e formative, di seguito denominata «struttura provinciale competente», entro il termine di diciotto mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. La proroga deve essere comunicata ai candidati secondo modalita' specificate nel bando. 4. La struttura provinciale competente, in particolare, cura l'organizzazione del corso-concorso e vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali.