Art. 2 Definizioni 1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni adottate dalle vigenti norme nazionali in materia di prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici. 2. La definizione delle categorie di intervento per gli edifici esistenti e' quella riportata all'art. 99 della legge provinciale n. 1 del 2008.