Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni  adottate
dalle vigenti norme nazionali in materia di prestazione energetica  e
di certificazione energetica degli edifici. 
    2. La definizione delle categorie di intervento per  gli  edifici
esistenti e' quella riportata all'art. 99 della legge provinciale  n.
1 del 2008.