Art. 2 Modificazioni dell'art. 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. All'art. 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3, lettera b), le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle parole «26.000 euro»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. All'appaltatore sono richiesti il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione previsti dalla legge mediante dichiarazione resa in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; c) nel comma 5 il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del subappalto e dell'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, il progetto esecutivo di cui all'art. 4 deve riportare l'indicazione della categoria prevalente con il relativo importo, nonche' le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente, anch'esse con il relativo importo.»; nel secondo periodo le parole: «e dell'art. 25 del presente regolamento» sono soppresse; d) nel comma 8 la parola: «Ecu» e' sostituita dalla seguente: «euro»; e) nel comma 9 la parola: «Ecu» e' sostituita dalla seguente: «euro»; f) nel comma 12, lettera b) le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «26.000 euro».