Art. 2 
 
Modificazioni  dell'art.  5  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,   n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. All'art. 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nel comma 3, lettera b), le parole:  «50  milioni  di  lire»
sono sostituite dalle parole «26.000 euro»; 
      b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  All'appaltatore
sono  richiesti  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione   e
l'assenza delle cause di esclusione  previsti  dalla  legge  mediante
dichiarazione resa in conformita' alle disposizioni del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
      c) nel comma 5 il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai
fini del subappalto e dell'affidamento in cottimo dei lavori  oggetto
di appalto, il progetto esecutivo di cui all'art.  4  deve  riportare
l'indicazione della categoria prevalente  con  il  relativo  importo,
nonche' le ulteriori categorie relative a tutte le altre  lavorazioni
non appartenenti alla categoria prevalente, anch'esse con il relativo
importo.»; nel  secondo  periodo  le  parole:  «e  dell'art.  25  del
presente regolamento» sono soppresse; 
      d) nel comma 8 la parola: «Ecu» e' sostituita  dalla  seguente:
«euro»; 
      e) nel comma 9 la parola: «Ecu» e' sostituita  dalla  seguente:
«euro»; 
      f) nel comma 12, lettera b) le parole:  «50  milioni  di  lire»
sono sostituite dalle seguenti: «26.000 euro».