Art. 2 
 
Norma transitoria nelle more dell'approvazione del piano del  governo
                           del territorio 
 
    1. Nelle more dell'approvazione dello strumento di pianificazione
regionale di cui all'art. 1, il piano urbanistico regionale  generale
vigente (PURG), approvato con decreto  del  Presidente  della  giunta
regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del progetto
definitivo   del   piano   urbanistico   regionale    generale    del
Friuli-Venezia Giulia), puo' essere modificato, secondo i  criteri  e
le procedure individuati dal presente articolo, nei seguenti casi: 
      a) adeguamento a norme statali e comunitarie; 
      b) coordinamento con  gli  altri  strumenti  di  pianificazione
regionale; 
      c)  introduzione  di  nuove  misure   dirette   allo   sviluppo
turistico, economico o alla tutela e  valorizzazione  del  territorio
della Regione. 
    2. In deroga a quanto previsto dal comma  1,  nei  casi  previsti
dalle lettere b) e c) del comma  1  il  piano  urbanistico  regionale
generale (PURG) puo' essere modificato entro il termine di  due  anni
dall'entrata in vigore della presente legge. 
    3.  Le  modifiche  di  cui  al  comma   1   vengono   predisposte
dall'amministrazione  regionale  sulla  base  di  appositi  indirizzi
programmatici  e  settoriali  che  sono  sottoposti  al  parere   del
consiglio delle  autonomie  locali  e  della  competente  commissione
consiliare. I pareri vengono espressi nel termine di novanta  giorni,
trascorsi i quali gli stessi si intendono acquisiti. 
    4. Gli elaborati cartografici e normativi redatti per la variante
di cui al comma 1 sono  sottoposti  al  parere  del  consiglio  delle
autonomie locali e della competente commissione consiliare e adottati
dalla giunta regionale.  Gli  elaborati  sono  depositati  presso  la
struttura  regionale  competente   in   materia   di   pianificazione
territoriale e  pubblicati  nel  sito  Internet  della  Regione.  Nel
termine  di  novanta  giorni  dalla  pubblicazione   nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione  dell'avviso  di  deposito  chiunque   puo'
formulare osservazioni. 
    5. Il presidente della  Regione  approva  gli  elaborati,  previa
deliberazione della giunta  regionale,  con  le  eventuali  modifiche
apportate in recepimento del parere  del  consiglio  delle  autonomie
locali, della commissione consiliare e delle osservazioni accolte. Il
decreto di approvazione e' pubblicato nel Bollettino ufficiale  della
Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. 
    6. La procedura disciplinata dal presente articolo e' soggetta  a
valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo
n.  152/2006  e  successive  modifiche.  La  giunta   regionale   con
deliberazione  disciplina  le  fasi  del  processo   di   valutazione
ambientale strategica da svolgersi  all'interno  della  procedura  di
modifica del piano urbanistico regionale generale (PURG).