Art. 2 Autorita' di bacino regionale 1. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale e' istituita un'unica Autorita' di bacino, denominata Autorita' di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni, come ecosistemi unitari. 2. Sono organi dell'Autorita' di bacino regionale: a) la giunta regionale; b) la giunta provinciale ed il consiglio provinciale; c) il comitato tecnico di bacino.