Art. 2 
 
                    Autorita' di bacino regionale 
 
    1. Per  tutti  i  bacini  idrografici  di  rilievo  regionale  e'
istituita 
    un'unica Autorita' di  bacino,  denominata  Autorita'  di  bacino
regionale, che opera considerando gli ambiti,  di  cui  all'art.  91,
comma 1, lettera b), della legge regionale n.  18/1999  e  successive
modifiche ed integrazioni, come ecosistemi unitari. 
    2. Sono organi dell'Autorita' di bacino regionale: 
      a) la giunta regionale; 
      b) la giunta provinciale ed il consiglio provinciale; 
      c) il comitato tecnico di bacino.