Art. 2 Principi generali 1. L'organizzazione degli uffici e della dirigenza della giunta regionale si ispira ai seguenti principi generali: a) distinzione della responsabilita' e dei poteri degli organi di governo da quelli della dirigenza; b) garanzia dell'unitarieta' dell'azione dell'organizzazione regionale, attraverso modalita' e processi finalizzati allo sviluppo dell'integrazione tra le diverse componenti dell'organizzazione; c) identificazione delle responsabilita' rispetto ai risultati intermedi e finali da produrre; d) sistematica valutazione dei risultati, dell'organizzazione nel suo insieme, dei diversi ambiti in cui la stessa si articola, dei dirigenti, finalizzata al miglioramento continuo.