Art. 2 
 
                          Principi generali 
 
    1. L'organizzazione degli uffici e della dirigenza  della  giunta
regionale si ispira ai seguenti principi generali: 
      a) distinzione della responsabilita' e dei poteri degli  organi
di governo da quelli della dirigenza; 
      b) garanzia  dell'unitarieta'  dell'azione  dell'organizzazione
regionale, attraverso modalita' e processi finalizzati allo  sviluppo
dell'integrazione tra le diverse componenti dell'organizzazione; 
      c) identificazione delle responsabilita' rispetto ai  risultati
intermedi e finali da produrre; 
      d) sistematica valutazione dei  risultati,  dell'organizzazione
nel suo insieme, dei diversi ambiti in cui la stessa si articola, dei
dirigenti, finalizzata al miglioramento continuo.