Art. 2 Competenze della Regione 1. Sono compiti della Regione: a) il controllo sulle attivita' dei centri regionali e interregionali sulla base delle apposite linee guida del Ministero competente, ove emanate; b) le attivita' di autorizzazione, vigilanza e controllo sulle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi, tessuti e cellule sulla base dei requisiti e degli standard minimi di attivita' di cui all'art. 16 della legge n. 91/1999 e agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 191/2007; c) la promozione dell'aggiornamento permanente degli operatori sanitari e amministrativi coinvolti nelle attivita' connesse all'effettuazione dei trapianti; d) la promozione di attivita' di informazione ed educazione sanitaria in collaborazione con il centro regionale trapianti; e) l'adesione al centro interregionale di riferimento e l'approvazione delle direttive all'Azienda ospedaliera universitaria S. Martino per la stipula delle convenzioni attuative; f) l'approvazione delle direttive riguardanti l'articolazione organizzativa e le modalita' di funzionamento del centro regionale trapianti; g) la nomina del coordinatore del centro regionale trapianti; h) la nomina del comitato regionale dei trapianti.