Art. 2 
 
                      Competenze della Regione 
 
    1. Sono compiti della Regione: 
      a)  il  controllo  sulle  attivita'  dei  centri  regionali   e
interregionali sulla base delle apposite linee  guida  del  Ministero
competente, ove emanate; 
      b) le attivita' di autorizzazione, vigilanza e controllo  sulle
strutture idonee ad effettuare trapianti di organi, tessuti e cellule
sulla base dei requisiti e degli standard minimi di attivita' di  cui
all'art. 16 della legge n. 91/1999 e agli articoli 6 e 7 del  decreto
legislativo n. 191/2007; 
      c) la promozione dell'aggiornamento permanente degli  operatori
sanitari  e  amministrativi  coinvolti   nelle   attivita'   connesse
all'effettuazione dei trapianti; 
      d) la promozione di attivita'  di  informazione  ed  educazione
sanitaria in collaborazione con il centro regionale trapianti; 
      e)  l'adesione  al  centro  interregionale  di  riferimento   e
l'approvazione delle direttive all'Azienda ospedaliera  universitaria
S. Martino per la stipula delle convenzioni attuative; 
      f) l'approvazione delle direttive  riguardanti  l'articolazione
organizzativa e le modalita' di funzionamento  del  centro  regionale
trapianti; 
      g) la nomina del coordinatore del centro regionale trapianti; 
      h) la nomina del comitato regionale dei trapianti.