Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. La presente legge si applica: 
      a) alla Regione e agli enti da essa dipendenti; 
      b) alle societa' a totale  o  prevalente  partecipazione  della
Regione e agli  altri  organismi,  comunque  denominati,  controllati
dalla Regione. 
    2. La Regione, al  fine  di  rendere  riutilizzabile  il  maggior
numero  di  informazioni  nonche'  di  promuovere  un   coordinamento
normativo e funzionale nel territorio regionale, promuove intese  con
gli  enti  locali,  altre  pubbliche  amministrazioni,  organismi  di
diritto pubblico diversi dai soggetti di cui al comma 1, ivi  incluse
le rappresentanze associative  degli  enti  locali,  nonche'  con  le
biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, universita'  ed
enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento
dei risultati della ricerca,  aventi  sede  e  svolgenti  la  propria
attivita' nel territorio regionale.  A  tal  fine,  la  Regione  puo'
individuare strumenti  di  premialita'  nei  confronti  dei  soggetti
indicati al presente comma, ivi inclusa l'erogazione di finanziamenti
e/o di contributi.