Art. 2. Soggetti beneficiari Sono ammesse ai benefici regionali le cooperative artigiane di garanzia costituite e funzionanti in base allo statuto tipo da approvarsi con deliberazione del consiglio regionale. Le cooperative artigiane di garanzia gia' costituite devono adeguare il proprio Statuto a quello tipo di cui al precedente comma, entro il termine fissato dal Consiglio regionale. Le cooperative devono essere costituite da almeno 400 artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella regione Basilicata. A quelle gia' costituite e operanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano un numero di soci inferiore a 400, possono essere concessi i contributi regionali per un periodo non superiore a 2 anni, decorso il quale, la concessione dei contributi e' subordinata al raggiuntimento del limite numerico previsto dal presente articolo.