Art. 2. Tipologia delle case di cura private 1. Agli effetti delle norme vigenti si considerano case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna di cittadini italiani e stranieri a fini diagnostici, curativi o riabilitativi. 2. La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta e seguita dalla specificazione "casa di cura privata". E' fatto divieto di usare denominazioni, locuzioni od aggettivi atti ad ingenerare confuzione con strutture sanitarie pubbliche. 3. Le case di cura private si distinguono in: a) case di cura medico-cirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialita' mediche e chirurgiche; b) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialita' mediche; c) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialita' chirurgiche; d) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o piu' specialita', tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale; e) case di cura ad indirizzo monospecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialita', medica o chirurgica; f) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative ed altre). 4. Ai fini dell'individuazione delle specialita' mediche e chirurgiche e dell'equipollenza ed affinita' tra esse, e' fatto riferimento all'elenco di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1983. 5. La capacita' ricettiva minima delle case di cura private ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della convenzione a norma dell'art. 44 della citata legge, e' fissata come appresso: a) per le case di cura medico-chirurgiche generali n. 60 posti letto; b) per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche di cui al precedente terzo comma, lettere b), c) e d), 40 posti letto; c) per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico, di cui al precedente terzo comma, lettere e) ed f), n. 30 posti letto.