Art. 2.
 
                 Tipologia delle case di cura private
   1.  Agli  effetti  delle norme vigenti si considerano case di cura
private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche
o   giuridiche,   che   provvedono   al   ricovero  ed  eventualmente
all'assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna
di  cittadini  italiani  e  stranieri  a fini diagnostici, curativi o
riabilitativi.
   2.  La denominazione delle case di cura private deve essere sempre
preceduta e seguita dalla specificazione "casa di cura  privata".  E'
fatto  divieto di usare denominazioni, locuzioni od aggettivi atti ad
ingenerare confuzione con strutture sanitarie pubbliche.
   3. Le case di cura private si distinguono in:
     a)   case  di  cura  medico-cirurgiche  generali,  destinate  ad
ammalati di forme morbose pertinenti  alla  medicina  generale,  alla
chirurgia   generale   ed   eventualmente  a  specialita'  mediche  e
chirurgiche;
     b)  case  di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati
di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed  a  specialita'
mediche;
     c)  case  di  cura  chirurgiche,  destinate  prevalentemente  ad
ammalati di forme morbose pertinenti alla  chirurgia  generale  ed  a
specialita' chirurgiche;
     d)  case  di  cura  ad indirizzo polispecialistico, destinate ad
ammalati di forme morbose pertinenti a due o piu' specialita',  tutte
rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia
generale;
     e)  case  di  cura  ad indirizzo monospecialistico, destinate ad
ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialita',  medica
o chirurgica;
     f)  case  di  cura  ad  indirizzo specifico (neuropsichiatriche,
sanatoriali, riabilitative ed altre).
   4.   Ai  fini  dell'individuazione  delle  specialita'  mediche  e
chirurgiche e dell'equipollenza  ed  affinita'  tra  esse,  e'  fatto
riferimento  all'elenco di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1983.
   5.  La  capacita'  ricettiva  minima delle case di cura private ai
fini del rilascio dell'autorizzazione, a  norma  dell'art.  43  della
legge  23 dicembre 1978, n. 833 e della convenzione a norma dell'art.
44 della citata legge, e' fissata come appresso:
     a)  per  le case di cura medico-chirurgiche generali n. 60 posti
letto;
     b) per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche
di cui al precedente terzo comma, lettere  b),  c)  e  d),  40  posti
letto;
     c)  per  le  case  di  cura  monospecialistiche  e  ad indirizzo
specifico, di cui al precedente terzo comma, lettere e) ed f), n.  30
posti letto.