Art. 2.
 
  Nella  fase  provvisoria suddetta, per l'approvazione dei programmi
di cui al precedente articolo, gia' trasmessi alla  giunta  regionale
ai  sensi  dell'art.  13  legge  regionale  35/78  sulla scorta delle
ricognizioni previste dall'art. 4 stessa  legge  i  responsabili  dei
Centri  presentano entro quindici giorni dall'entrata in vigore della
presente legge una propria  relazione  in  cui  si  dia  conto  delle
osservazioni   comunque   ricevute  e  delle  proposte  non  accolte,
allegandole, se depositate  dai  promotori,  e  siano  illustrate  le
modalita'  dei  confronti avuti per la verifica della rispondenza del
programma alle finalita' prescritte.
   Si  prescinde  da  dette verifiche per le attivita' consistenti in
servizi d'istituto in sede e per quelle che  proseguano,  ripetano  o
realizzino  in ritardo identiche attivita' incluse nel programma 1987
a suo tempo  regolarmente  approvato.  Tali  attivita'  si  intendono
provvisoriamente  autorizzate e finanziabili sotto la responsabilita'
della  giunta  regionale,  d'intesa  con  la  competente  commissione
consiliare, in base all'atto con cui la giunta approva le proposte di
programma da sottoporre al consiglio regionale.
   Per  il 1988 il termine di cui al secondo comma dell'art. 13 legge
regionale 35/78 e'  fissato  al  trentesimo  giorno  dall'entrata  in
vigore della presente legge.