Art. 2. Su richiesta del medico di base che documenti la gravita' della minorazione, nonche' persistenti difficolta' motorie, le commissioni per l'accertamento degli stati di invalidita' civile, delle condizioni visive e del sordomutismo, di prima e di seconda istanza, possono effettuare l'accertamento al domicilio dell'interessato. All'uopo il presidente della commissione delega un componente assistito dal segretario. La relativa decisione viene, comunque, adottata in seduta collegiale, sulla base delle risultanze della visita domiciliare. Per ciascuna visita domiciliare e fino ad un massimo di sei per giornata, e' attribuito un compenso omnicomprensivo di L. 10.000 elevato a L. 15.000, qualora la visita venga effettuata in comune diverso da quello ove risiede la commissione. Al segretario il compenso di cui al precedente comma viene corrisposto nella misura ridotta del 50%. Qualora per l'effettuazione delle visite domiciliari venga utilizzata l'autovettura di servizio, il compenso di cui ai precedenti commi, viene ridotto del 25%. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal presidente della commissione, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilita' connessa a tale uso.