Art. 2.
 
   Su  richiesta  del  medico di base che documenti la gravita' della
minorazione, nonche' persistenti difficolta' motorie, le  commissioni
per   l'accertamento   degli   stati  di  invalidita'  civile,  delle
condizioni visive e del sordomutismo, di prima e di seconda  istanza,
possono effettuare l'accertamento al domicilio dell'interessato.
   All'uopo  il  presidente  della  commissione  delega un componente
assistito dal segretario.
   La   relativa   decisione  viene,  comunque,  adottata  in  seduta
collegiale, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.
   Per  ciascuna  visita  domiciliare e fino ad un massimo di sei per
giornata, e' attribuito un  compenso  omnicomprensivo  di  L.  10.000
elevato  a  L.  15.000,  qualora la visita venga effettuata in comune
diverso da quello ove risiede la commissione.
   Al  segretario  il  compenso  di  cui  al  precedente  comma viene
corrisposto nella misura ridotta del 50%.
   Qualora   per   l'effettuazione  delle  visite  domiciliari  venga
utilizzata  l'autovettura  di  servizio,  il  compenso  di   cui   ai
precedenti commi, viene ridotto del 25%.
   L'uso  del  mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal
presidente della commissione, sollevando  l'amministrazione  da  ogni
responsabilita' connessa a tale uso.