Art. 2. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 18 febbraio 1988 BELTRAMI