Art. 2.
          (art. 2 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
                      Attivita' artigiane affini
 
   1.  Affini  si  intendono  quelle attivita' artigiane per le quali
l'abilitazione all'esercizio dell'una garantisce anche la  necessaria
professionalita' allo svolgimento dell'altra.
   2.  Con regolamento di esecuzione alla presente legge, su proposta
della commissione provinciale dell'artigianato,  saranno  determinate
le   attivita'   artigiane   da  considerarsi  affini,  tenuto  conto
dell'omogeneita' o si.milarita' delle  materie  prime  ed  ausiliarie
impiegate  e  dei rispettivi processi produttivi, ovvero del tipo dei
servizi prestati.