Art. 2. (art. 2 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) Attivita' artigiane affini 1. Affini si intendono quelle attivita' artigiane per le quali l'abilitazione all'esercizio dell'una garantisce anche la necessaria professionalita' allo svolgimento dell'altra. 2. Con regolamento di esecuzione alla presente legge, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato, saranno determinate le attivita' artigiane da considerarsi affini, tenuto conto dell'omogeneita' o si.milarita' delle materie prime ed ausiliarie impiegate e dei rispettivi processi produttivi, ovvero del tipo dei servizi prestati.