Art. 2.
                         Piano occupazionale
 
   1.  L'amministrazione  regionale,  d'intesa  con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, promuovera'  ogni  iniziativa
al   fine   di  favorire  la  soluzione  del  problema  occupazionale
finalizzandola:
     a)  allo  sviluppo dei servizi per rispondere piu' adeguatamente
ai bisogni della comunita';
     b) alla riqualificazione dei servizi esistenti per renderli piu'
efficienti ed efficaci.
   2. A tal fine verra' formulato annualmente dalla giunta regionale,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili comprese  quelle  di
cui  all'art.  16,  comma  quarto  della  presente  legge,  un  piano
programmatico  di  occupazione,  tenendo  conto  del  fabbisogno   di
personale  sulla  base  dei  servizi erogati o da erogare in rapporto
agli obiettivi prefissati.
   3.  La  individuazione  del  fabbisogno  avverra'  a seguito della
revisione  nei  modi  di  legge  della  pianta  organica  conseguente
all'analisi delle funzioni e verifica dei carichi di lavoro.
   4. Il processo riorganizzativo dovra' tendere:
     a)  alla realizzazione del massimo di flessibilita' della pianta
organica, prevedendo per ciascuna  qualifica  funzionale  contingenti
complessivi comprendenti i diversi profili professionali;
     b)  all'attivazione  dei  processi  di  mobilita' anche mediante
riconversione e riqualificazione del personale;
     c)  all'incremento  di  efficienza  e  produttivita'  dell'ente,
utilizzando anche  il  rapporto  a  tempo  parziale,  con  previsione
dell'articolazione  degli  orari  di lavoro in rapporto alle esigenze
dei servizi e delle utenze.
   5.   Il   programma   annuale   di   occupazione   sara'   inviato
all'osservatorio   sul   pubblico   impiego   istituito   presso   il
dipartimento della funzione pubblica.
   6.  E'  istituito,  nell'ambito  della  segreteria  generale della
programmazione, l'osservatorio sul pubblico impiego.