Art. 2.
         Competenza per l'esecuzione delle spese in economia
 
   1.  Le  spese  in  economia  sono  effettuate  dal presidente, dal
direttore e dai dirigenti nei limiti di competenza per valore fissati
dalla vigente normativa regionale.
   2.  Nel  caso  di  realizzazione  di  opere  e  lavori pubblici in
amministrazione  diretta,  il  direttore  dei  lavori   puo'   essere
autorizzato  a procurarsi direttamente i materiali, i mezzi d'opera e
quanto occorre per l'esecuzione, entro il limite di L. 500.000 e  con
le  modalita' fissate dall'art. 67, secondo comma del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e  la  contabilita'  degli  enti  ed
organismi   funzionali  della  Regione,  approvato  con  decreto  del
Presidente della giunta regionale  n.  0417/Pres.  del  12  settembre
1986.