Art. 2. Competenza per l'esecuzione delle spese in economia 1. Le spese in economia sono effettuate dal presidente, dal direttore e dai dirigenti nei limiti di competenza per valore fissati dalla vigente normativa regionale. 2. Nel caso di realizzazione di opere e lavori pubblici in amministrazione diretta, il direttore dei lavori puo' essere autorizzato a procurarsi direttamente i materiali, i mezzi d'opera e quanto occorre per l'esecuzione, entro il limite di L. 500.000 e con le modalita' fissate dall'art. 67, secondo comma del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' degli enti ed organismi funzionali della Regione, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0417/Pres. del 12 settembre 1986.